La recente pronuncia del TAR e il significato per i territori
Una recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale ha riportato al centro dell’attenzione un tema che, pur essendo tecnico, incide direttamente sulla vita quotidiana dei cittadini: quello dei dispensari farmaceutici e della loro possibile istituzione anche in territori dove è già prevista una farmacia nella cosiddetta pianta organica.
La questione nasce dall’interpretazione di una norma risalente ma ancora vigente, la Legge 221 del 1968, che consente l’istituzione di un dispensario “ove non sia aperta la farmacia prevista”. Per lungo tempo questa espressione è stata letta in modo rigoroso: se la farmacia esiste ed è attiva, il dispensario non può essere autorizzato. Tuttavia, la realtà dei territori è spesso più complessa della formulazione letterale delle norme.
Il dispensario farmaceutico non è una farmacia in senso pieno, ma un presidio sanitario secondario, pensato per garantire la distribuzione di medicinali già confezionati nei contesti in cui l’accesso alla farmacia risulta difficoltoso. La sua funzione è storicamente legata alle aree rurali o periferiche, dove distanza, viabilità o condizioni demografiche rendono meno agevole raggiungere il presidio principale.
La pronuncia del TAR, in linea con orientamenti già espressi anche dal Consiglio di Stato, si colloca proprio su questo crinale interpretativo. I giudici amministrativi hanno ribadito che la regola generale resta quella indicata dalla legge: il dispensario nasce in assenza di una farmacia attiva. Tuttavia, hanno anche chiarito che l’amministrazione non può fermarsi a una verifica puramente formale. Se la farmacia è presente sulla carta ma il servizio non è concretamente accessibile a una parte della popolazione, l’ente pubblico ha il dovere di valutare la situazione con attenzione e di motivare adeguatamente le proprie scelte.
Il punto centrale diventa quindi l’effettività del servizio. Non basta che una farmacia sia prevista e aperta; occorre che sia realmente raggiungibile e fruibile. In territori caratterizzati da isolamento geografico, collegamenti difficili o da una forte presenza di persone anziane e fragili, la distanza fisica può trasformarsi in una barriera concreta all’accesso ai farmaci. In questi casi il tema non è concorrenziale o commerciale, ma riguarda direttamente la tutela del diritto alla salute, riconosciuto dall’articolo 32 della Costituzione.
La sentenza richiama implicitamente le amministrazioni a una responsabilità maggiore. Ogni eventuale istituzione di un dispensario deve essere sorretta da un’istruttoria accurata, da dati oggettivi e da una motivazione chiara. Allo stesso tempo, però, viene affermato un principio di fondo: la programmazione del servizio farmaceutico non può essere interpretata in modo così rigido da sacrificare le esigenze reali della popolazione.
Per i quartieri periferici e per le comunità che vivono condizioni di marginalità territoriale, questo orientamento assume un significato concreto. La questione dei presidi farmaceutici non è un tecnicismo riservato agli addetti ai lavori, ma un tema che incide sulla qualità della vita, soprattutto per chi ha difficoltà negli spostamenti o necessita di cure continuative.
In sostanza, la recente decisione del TAR non modifica l’impianto normativo esistente, ma ne offre una lettura più attenta alla realtà dei territori. Viene confermata l’importanza della programmazione e dell’equilibrio del sistema, ma si riafferma con chiarezza che la finalità ultima del servizio farmaceutico è garantire un accesso effettivo e non meramente teorico ai medicinali. È su questo equilibrio tra regole e bisogni concreti che si gioca oggi la riflessione sui dispensari e, più in generale, sull’organizzazione dei servizi sanitari di prossimità.





